

Dottore commercialista - ordine di Lucca nr. 632/A
Via Galli Tassi, 5 - 55100 Lucca (Lu)
C.f. CRGMRZ72A13E715P - P.i. 01807270465
Con il DL 146/2021 è possibile l'
esenzione IMU per abitazione principale
per un solo immobile anche se i coniugi risiedono in comuni diversi.
Riduzione Imu 50% immobili concessi in comodato d'uso ai familiari
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Con l’articolo 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita è stato abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.
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