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Dal prossimo 17/07/2022 entrerà in vigore il Codice della Crisi d'Impresa.

 

In particolare ed in estrema sintesi meritano l'attenzione i seguenti punti:

 


1) L'imprenditore individuale e collettivo deve adottare specifici comportamenti finalizzati non solo a riscontrare ma anche a reagire con tempestività allo stato di crisi.

 

L’imprenditore individuale deve infatti adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed  assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.

 

L’imprenditore collettivo è tenuto ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di  crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

 

L’art. 3, comma 3, descrive poi le caratteristiche delle misure e degli assetti organizzativi.

 

Si deve infatti trattare di strumenti che consentono di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche 

  caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

- verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi 

   successivi ed i segnali di allarme;

- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per      la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

 

2) L’art. 3, comma 4, fornisce inoltre un elenco dei segnali di allarme vale a dire:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare
  • complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non
  • scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più
  • di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque
  • forma, purché rappresentino complessivamente il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall’art. 25 novies, comma 1 (ritardi per versamenti di
  • contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti iva; crediti affidati per la riscossione).

3) Segnalazione della crisi da parte degli enti pubblici qualificati:

 

L’art. 25 novies si riferisce invece agli obblighi di segnalazione di cui sono investiti i creditori pubblici qualificati, vale a dire: l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.
Per quanto concerne l’INPS, la segnalazione scatta nel caso di ritardo superiore a 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a:

    • al 30% rispetto a quelli dell’anno precedente e all’importo di € 15.000 per le imprese con lavoratori

      subordinati e parasubordinati;

    • all’importo di € 5,000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati.

L’INAIL effettua invece la segnalazione nel caso sussistano debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati per un importo superiore ad € 5.000.

 

Per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente la presenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA per un importo pari ad € 5.000, mentre per l’Agente della Riscossione è necessaria l’esistenza di crediti         affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni purché siano:

    • superiori ad € 100.000 per le imprese individuali;

    • superiori ad € 200.000 per le società;

    • superiori ad € 500.000 per le altre società.

La norma dispone inoltre che l’obbligo di segnalazione inizierà a decorrere in relazione ai:

    • debiti accertati a partire dal 01.01.2022 per quanto riguarda l’INPS e l’INAIL;

    • debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre 2022 per l’Agenzia delle Entrate;

    • carichi affidati per la riscossione a decorrere dal 01.07.2022 per l’Agente della Riscossione.

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